T.A.R. Emilia Romagna, Sezione Parma, 20 ottobre 2004, n. 676
Autore: La Redazione - Pubblicato il 30 ottobre 2004
[A] ai fini dell’impugnazione di una concessione edilizia da parte di terzi interessati, il momento identificativo della piena conoscenza deve essere fatto risalire, di regola, all’ultimazione dei lavori edili. [B] Non sussiste l’obbligo di dare comunicazione ai proprietari frontisti dell’avvio del procedimento diretto al rilascio di un concessione edilizia
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